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Salute E Sicurezza Nei Luoghi Di Lavoro: Modificata La Disciplina Della Notifica Per La Costruzione O La Modifica Di Edifici Da Adibire A Lavorazioni Industriali

Il Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 (misure urgenti per il rilancio dell’economia – G.U. n.144 del 21/6/2013 S.O. n.50), modifica all’art. 32 (Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro), comma 1, lett. e), le modalità con cui deve essere effettuata la comunicazione all’autorità competente per le attività di costruzione, ristrutturazione, ampliamento di edifici adibiti a lavorazioni industriali dove sia prevista la presenza di più di tre lavoratori(1).

A seguito della nuova formulazione dell’art. 67 del D. Lgs. 81/2008, operata dalla citata norma del D.L. 69/2013, la comunicazione deve essere presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune dove è ubicato l’insediamento, anziché all’ASL competente per territorio, come precedentemente stabilito, nell’ambito delle istanze e delle segnalazioni o attestazioni eventualmente necessarie e già di competenza dello sportello unico SUAP (quali quelle edilizie, ambientali(2) o di prevenzione incendi(3)).

Approfondimenti
L’art. 32, comma 1, lettera e) del D.L. 69/2013 lascia invariato il contenuto della comunicazione, che deve fornire:
– la descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
– la descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
Non è più previsto il termine di 30 giorni entro i quali l’autorità competente, che rimane la ASL, può richiedere ulteriori dati e dare prescrizioni per l’eventuale modifica di quanto comunicato(4).

Note
(1) disciplinata dall’art. 67 del d.lgs. n. 81/2008
(2) a decorrere dal 13 giugno 2013 le principali autorizzazioni ambientali per le attività non soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui alla parte II del d.lgs. n. 152/2006, devono confluire nell’autorizzazione unica ambientale (AUA) che deve essere richiesta allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), come disciplinato dal d.P.R. n. 59/2013.
(3) il d.P.R. n. 151/2011, che disciplina le attività sottoposte a controllo dei Vigili del Fuoco, all’art. 10, stabilisce che le istanze ed i progetti devono essere presentati al SUAP del Comune dove è ubicata l’attività.
(4) il termine di 30 giorni era previsto all’art. 67, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008, oggi modificato dal D.L. 69/2013.


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