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Salute E Sicurezza Nei Luoghi Di Lavoro: Semplificazione In Materia Di Valutazione Dei Rischi Da Interferenze Negli Appalti

Il decreto legge n. 69/2013 (misure urgenti per il rilancio dell’economia – G.U. n.144 del 21/6/2013 S.O. n.50), all’art.32 c.1 lettera a) modifica gli obblighi di redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) in caso di appalti, prevedendo:

  • l’esonero dalla predisposizione del DUVRI per i lavori o i servizi di durata non superiore a 10 uomini-giorno (precedentemente riguardava appalti di durata non superiore a 2 giorni), purché tali lavori non comportino rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o biologici, ad atmosfere esplosive o a rischi particolari elencati nell’allegato XI al d.lgs. 81/2008 (e s.m.i);
  • la possibilità per alcune attività a basso rischio infortunistico (che dovranno essere individuate con apposito decreto ministeriale)di sostituire la predisposizione del DUVRI individuando un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta
    dell’ambiente di lavoro, incaricato di promuovere e sovrintendere la cooperazione e il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione.

Approfondimenti
Il decreto legge, in vigore dal 22 giugno 2013, deve essere convertito in Legge, pena decadenza, entro il prossimo 20 agosto 2013.
Con la definizione “uomini-giorno” viene intesa l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori
L’allegato XI del d.lgs 81/08 (e s.m.i.) riporta l’elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori:

  1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.
  2. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo.
  3. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
  4. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
  5. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
  6. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
  7. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
  8. Lavori subacquei con respiratori.
  9. Lavori in cassoni ad aria compressa.
  10. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi.
  11. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

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